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  • Writer's pictureLorenzo Berselli

Ticket NASpI: cosa cambia nel 2024

Il ticket NASpI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), introdotto dall’articolo 2 (commi 31-35) della legge n. 92/2012, è un contributo dovuto dal datore di lavoro, nei casi di interruzione del rapporto di lavoro.


I datori di lavoro sono tenuti a procedere alla contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto lavorativo generi l’indennità NASpI in capo al lavoratore, indipendentemente dalla fruizione della stessa.  


L’indennità NASpI è dovuta, nei casi di:


  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

  • licenziamento per giusta causa, a seguito di licenziamento disciplinare, per giustificato motivo soggettivo;

  • dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;

  • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro; 

  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

  • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista;

  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione.

Come si calcola?

L’articolo 2 al comma 31 definisce quali sono i criteri di calcolo. Al fine di determinare l’importo dovuto, è necessario stabilire l’anzianità contributiva del lavoratore cessato, per cui, la somma del contributo da versare è pari al “41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel calcolo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con un contratto differente da quello a tempo indeterminato se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità”.


L’importo del ticket del 2024, dovuto dal datore di lavoro, dipende dall’importo della NASpI, condizionato a sua volta dall’importo della retribuzione di riferimento. La circolare INPS n. 25 del 29 Gennaio 2024, ha definito che l’importo massimo mensile della NASpI è pari a € 1.550,42. Calcolando il 41% di € 1.550,42, ne otteniamo il valore per ogni anno di anzianità aziendale, il quale corrisponde a € 635,67. Se l’interessato ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo sarà: € 635,67 * 3 = € 1.907,01.


Come si versa?

Il ticket di licenziamento si applica in tutti i casi di interruzione del rapporto lavorativo intervenuti a decorrere dal 1° Gennaio 2013, e il versamento del contributo deve essere effettuato dal datore di lavoro all’INPS, attraverso il modello F24, in unica soluzione, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia UniEmens successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.


E prima del 2024?

Nel 2023 l’importo massimo corrispondeva a € 1.470,99, di conseguenza, per ogni anno di lavoro effettuato alle dipendenze, il valore era pari a € 603,10, calcolando il 41% di € 1.470,99. Il tetto massimo del contributo per i contratti pari o superiori a 36 mesi era di €1.809,30, invece, se l’anzianità era inferiore ad un anno, l’importo corrispondeva a € 50,26.

 

 



 

 

 

 

 

 

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